E-Commerce – Nuove norme per la tutela del consumatore in vigore dal 13 giugno 2014

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Il 13 giugno di quest’anno sono state ratificate le nuove norme a tutela dei consumatori riguardanti e-commerce e vendite a distanza.

Il Decreto Legislativo n. 21 del 2014 rende attiva la Direttiva europea 2011/83/UE che promuove i diritti dei consumatori imponendo trasparenza ed una maggiori diritti per chi acquista online e più in generale al di fuori dei locali commerciali semplificando ed incrementando le garanzie a favore del consumatore. Il decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2013, entrato in vigore il 13 giugno scorso di fatto modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) ed incrementa la tutela dei Consumatori nell’ambito delle vendite online, che si concludono a distanza e più in generale al di fuori dei locali commerciali.

Obiettivo del Regolamento è assicurare un maggiore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori, generando notevoli risparmi per le imprese che desiderano vendere a livello nazionale ed internazionale, con le medesime modalità di vendita, raggiungendo una unificazione ed una semplificazione delle regole di vendita, di recesso e di restituzione.

Le nuove disposizioni si applicano a qualsiasi contratto concluso tra aziende, professionisti e consumatori, e sono compresi anche i contratti riguardanti la fornitura di energia elettrica e gas, e non più solo i contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, come precedentemente previsto dal vecchio Codice. Sono invece esclusi i contratti negoziati fuori da locali commerciali il cui corrispettivo a carico del consumatore sia inferiore ai 50 € (a meno di situazioni in cui vi siano più contratti stipulati contemporaneamente il cui valore complessivo sia superiore a 50 euro).

Le novità principali introdotte dal decreto riguardano soprattutto il diritto di recesso, la restituzione dei beni acquistati e i diritti d’informazione.

Con riferimento ai termini per il diritto di recesso, il tempo massimo per avvalersi di tale diritto senza necessità di comunicare motivazione passa da 10 giorni a 14 giorni (come recita l’art. 52).

Tuttavia, qualora il venditore non adempia all’obbligo di informativa al consumatore sul citato diritto di recesso (da comunicare al momento della vendita), il limite di 14 giorni viene prolungato di 12 mesi (art. 53) periodo nel quale il cliente non è responsabile per la diminuzione del valore dei beni (art. 57, 2 comma).

Si garantiscono inoltre i diritti nel caso di vendite internazionali, sulle quali è prevista una riduzione dei costi grazie al nuovo modello standard di recesso, valido per tutti i paesi membri UE. Il termine per l’esercizio del diritto di recesso è rispettato se il consumatore dichiara esplicitamente al venditore la sua decisione di restituire il bene o recedere dal contratto e rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. In tal caso il consumatore sostiene il solo costo implicito nella restituzione dei beni, a meno che il venditore non abbia omesso nell’informativa di comunicare che tale costo sarebbe stato a suo carico (art. 57, 1 comma).

La restituzione dei beni può essere effettuata in funzione del tipo di bene. Si possono restituire i beni anche se parzialmente deteriorati, ed in questo caso il consumatore è responsabile dell’eventuale diminuzione di valore implicita nel deperimento, poiché la direttiva UE prevede la responsabilità del consumatore solo se questa è legata ad una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per il loro utilizzo. Comunque, qualora mancasse l’informativa sul diritto di recesso, il consumatore può restituire il bene senza alcuna responsabilità nemmeno sul minor valore.

Esistono comunque delle eccezioni previste dall’art. 59, che di fatto limitano tale diritto di recesso:

– I beni confezionati su misura o appositamente personalizzati;
– I beni o servizi che hanno un prezzo correlato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi nei 14 giorni;
– I beni che hanno una rapida scadenza;
– Le registrazioni audio o video sigillate;
– I di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
– I giornali, periodici e le riviste eccezion fatta per i contratti di abbonamento legati alla fornitura di tali pubblicazioni;
– La fornitura di alloggi per fini non residenziali;
– Il trasporto di beni ed i servizi di noleggio di autovetture;
– I servizi di catering ed i servizi riguardanti le attività per il tempo libero qualora sia prevista una data un periodo di esecuzione specifici.

Sono inoltre state eliminate le seguenti eccezioni:

– Generi alimentari, bevande o altri beni di uso corrente forniti in giri frequenti e regolari;
– Servizi di scommesse e lotterie.

A queste vanno sommate le nuove eccezioni quali:

– La fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
– La fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione della vendita, la cui consegna può avvenire solo dopo trenta giorni e con un valore dipendente da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal venditore;
– Le vendite concluse con di un’asta pubblica;
– Le vendite in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del venditore ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. In tal caso, qualora siano forniti servizi ulteriori rispetto alla richiesta originaria del consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per l’intervento di manutenzione/riparazione concordato, il diritto di recesso si applica a tali servizi o ai beni supplementari.

Esistono poi nuove eccezioni sottoposte a condizioni:

– La fornitura di beni sigillati che non possono essere restituiti per motivi igienici;
– I medicinali e più in generale i beni connessi alla protezione della salute aperti dopo la consegna;
– I contratti di servizio dopo che ne è stata erogata e completata la prestazione, se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
– La fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

Per le aziende è previsto un obbligo di comunicare le informazioni per il recesso dei beni acquistati online già in fase precontrattuale.

Con la nuova normativa il venditore è obbligato a fornire una serie di informazioni precise al consumatore prima di vincolarlo dare seguito alla vendita. Dovrà fornire con precisione le caratteristiche del prodotto o del servizio, il prezzo, l’identità e l’indirizzo del venditore, le modalità di pagamento ed il diritto di recesso. Si consiglia di evitare l’assunzione del pillole per la disfunzione erettile subito dopo i pasti. Idealmente sarebbe preferibile aspettare un paio d’ore dalla fine del pasto. Ricordiamo anche che le bevande alcoliche interferiscono con l’efficacia del medicinale. Pertanto, si raccomanda di evitare il consumo di alcol in associazione alle compresse per la DE e di altri medicinali di uso quotidiano.

L’informativa sul diritto di recesso, in particolare, deve assolvere a precisi requisiti dettati dal Legislatore (art. 49, comma 1, lettera h). Sulla Gazzetta Ufficiale è pubblicato un “modulo tipo” (lo si trova come allegato all decreto) con le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso.

Inoltre, chi vende beni o servizi su Internet ha l’obbligo di specificare tutte le spese previste implicite nell’acquisto. Pertanto, oltre al prezzo del bene o del servizio, dovranno essere indicate tutte le tasse e le maggiorazioni previste.
Per tutelare i consumatori che desiderano pagare con carte di credito o bancomat, le aziende non potranno più imporre tariffe superiori rispetto all’uso del contante.
Sarà quindi vietato maggiorare le tariffe applicate nel caso in cui l’acquirente scelga di non pagare con bonifico bancario anticipato, contrassegno o contanti ma attraverso carte di credito, di debito e forme di pagamento elettroniche come paypal.
Analogamente viene disposto un divieto nel caso in cui esista una tariffa telefonica su linee dedicate rese disponibili al consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e a distanza.

Qualora emergessero controversie tra venditore e consumatore, il foro inderogabilmente competente è quello in cui il consumatore è risiede o è domiciliato.

L’ente preposto a vigilare sull’adempimento degli obblighi previsti dal Codice del consumo è l’AGCM ossia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Essa può anche inibire ai venditori la continuazione dell’illecito ed eliminarne gli effetti.

Quindi, qualora l’AGCM ravvisi la violazione delle disposizioni illustrate, potranno essere applicate le stesse sanzioni già previste in caso di pratiche commerciali scorrette (da un minimo di 2.000,00 € fino ad un massimo di 5.000.000,00 €) nei confronti dei venditori. (In realtà, questa disposizione è già entrata in vigore il 26 marzo 2014).

Al fine di preservare la vostra attività consigliamo di prendere in considerazione tutti gli aspetti che il nuovo diritto del consumatore per le vendite online impone di gestire.

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