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VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE

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Nel caso in cui si decida di installare un sistema di videosorveglianza aziendale per prevenire furti, violazioni ed intrusioni, si rende assolutamente necessario rispettare il principio sancito dall’art. 4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato, da ultimo, dal D.lgs 24 settembre 2016, n. 185, il quale prevede che:  “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro”.

La modifica, già contenuta nell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015, parte del cosiddetto “Jobs Act”, ha aperto una nuova via nella disciplina di questo aspetto perché per la prima volta dagli anni ’70 si è intervenuti sul testo dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori generando un acceso scontro con il Garante della Privacy in quanto è venuta a mancare una chiara indicazione di divieto di controllo a distanza sull’attività del lavoratore privilegiando, in sostanza, la tutela del patrimonio aziendale.

La Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, decretato che le garanzie poste in materia di divieto di controlli a distanza dal secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto siano applicabili anche ai “controlli difensivi”, ossia quelli volti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori nel caso in cui: “tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso», stabilendo, quindi, che siano legittimi quei controlli  diretti ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore e lesivi del patrimonio aziendale (Cfr. Cass. n. 3122/2015 e Cass. n. 2722/2012).

In pratica, è possibile installare telecamere laddove venga riscontrata una necessità oggettiva ed una finalità precisa volta alla tutela dei beni aziendali, alla sicurezza del lavoro o a specifiche esigenze lavorative secondo i principi di:

 

Le regole generali cui attenersi sono:

 

L’installazione di videocamere fasulle è vietata ed, anzi, potrebbero crearsi diverse problematiche in quanto verrebbero a mancare i principi, sopra citati, di necessità e proporzionalità: se si è deciso di installare telecamere non funzionanti significa che l’installazione stessa non è reputata necessaria.

     In ultima analisi è possibile installare un sistema di videosorveglianza volto alla protezione del patrimonio aziendale. Tuttavia è fondamentale interagire con i lavoratori ed i loro rappresentanti in modo tale da rispettare le normative. Nel caso in cui si generassero frizioni tali da impedire il raggiungimento di un accordo soddisfacente, la legge prevede che direzione territoriale del lavoro possa intervenire rilasciando direttamente l’autorizzazione. 

Autore: Federico Mossuto

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